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Ordinanza — n. 28405/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28405/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28405/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 luglio 2020 la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza presentata da Saverio Carella ed intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con sei sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti. Saverio Carella propone, con il ministero dell'avv. Stelio Pugi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva sulla scorta di considerazioni manifestamente illogiche e valorizzando circostanze a ben vedere non decisive, nonché senza considerare la sussistenza di indici dimostrativi della medesimezza del disegno criminoso.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 186 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

Parole chiave

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estorsione misure d'esecuzione forzata recupero di crediti esecuzione della pena azione di risarcimento danni da sequestro assistenza ulteriore

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Premesso che l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen
Propedeutico alla indicata verifica è l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso che, se non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA SAVERIO nato a LAVELLO il 16/10/1972 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2020 la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza presentata da Saverio Carella ed intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con sei sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti.

2. Saverio Carella propone, con il ministero dell'avv. Stelio Pugi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva sulla scorta di considerazioni manifestamente illogiche e valorizzando circostanze a ben vedere non decisive, nonché senza considerare la sussistenza di indici dimostrativi della medesimezza del disegno criminoso.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

La verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)». Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Propedeutico alla indicata verifica è l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso che, se non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l'onere, a carico dell'istante, di provare i fatti da cui dipende l'applicazione dell'istituto già mediante l'indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011). 3.1.

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, ricorrendo ad un apparato argomentativo completo e logico, perché il vincolo della continuazione non possa essere riconosciuto. Premesso che l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. distingueva due gruppi di reati, ha rilevato, quanto a quelli compresi nel primo gruppo, che si tratta di fatti del tutto autonomi tra di loro, aventi diversa offensività ed accomunati esclusivamente dall'essere espressione dell'indole violenta e minacciosa di Carella, ciò che non vale a ricondurli nella cornice di una iniziale programmazione criminosa.

Analogamente, ha ritenuto che le successive condotte illecite non sono sussumibili sotto il vincolo della continuazione perché, in un caso, antitetiche tra loro e, comunque, perché prive di qualsivoglia elemento che le accomuni o lasci trasparire una loro comune genesi. A fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente si limita ad indicare gli elementi — dalla relativa prossimità temporale e territoriale delle condotte alla connotazione violenta che le contraddistingue — che, a suo modo di vedere, avrebbero dovuto indurre il giudice dell'esecuzione a determinarsi diversamente.

Così facendo, egli valorizza circostanze di fatto che il giudice dell'esecuzione — senza debordare dall'ambito della discrezionalità riconosciutagli né indulgere in considerazioni manifestamente illogiche o contraddittorie — ha apprezzato in perfetto ossequio ai canoni indicati dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando, quanto ai reati compresi nel primo gruppo, che il riconoscimento dell'invocata continuazione è, in radice, precluso dalle pregnanti differenze «per tipologia di reato, per i beni protetti che sono stati offesi o messi in pericolo, per le persone che hanno subito l'offesa e per le causali che li hanno indotti e per le condizioni di tempo e di luogo», nonché, quanto a quelli residui, che è impossibile assumere l'identità del disegno criminoso tra l'usura e l'estorsione, commessi in concorso con Mosè Milone nel 2004, e le lesioni e le minacce perpetrate, dopo due anni, in danno dello stesso Mosè Milone, oltre che tra tali reati e la tentata estorsione in pregiudizio di altro soggetto, perpetrata a distanza di un ulteriore anno ed in un contesto criminale del tutto diverso (il tentativo di recupero del credito connesso ad una transazione avente ad oggetto sostanza stupefacente, non andata a buon fine per l'intervento delle forze dell'ordine).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere est