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Ordinanza — n. 28404/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28404/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28404/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAVOLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 20/03/1979 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; 1, Con ordinanza del 2 luglio 2020 il Tribunale di Palmi ha rigettato l'istanza presentata da Giuseppe Ceravolo ed intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 186 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28404/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

Parole chiave

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indagine per furto furti connessi furto di lieve entità furto aggravato altri reati scippo

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 186 disp. att. cod. proc. pen
Propedeutico alla indicata verifica è l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso che, se non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAVOLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 20/03/1979 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, Con ordinanza del 2 luglio 2020 il Tribunale di Palmi ha rigettato l'istanza presentata da Giuseppe Ceravolo ed intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti.

2. Giuseppe Ceravolo propone, con il ministero dell'avv. Nicola Rao, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva sulla scorta di considerazioni manifestamente illogiche e valorizzando circostanze a ben vedere non decisive, nonché senza considerare la sussistenza di indici dimostrativi della medesimezza del disegno criminoso.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

La verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596).Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)», Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Propedeutico alla indicata verifica è l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso che, se non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l'onere, a carico dell'istante, di provare i fatti da cui dipende l'applicazione dell'istituto già mediante l'indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011).

4. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, ricorrendo ad un apparato argomentativo completo e logico, perché il vincolo della continuazione non possa essere riconosciuto. Ha, a tal fine, rilevato che Ceravolo si è reso protagonista, tra ottobre e dicembre del 2007, di due furti aggravati che, accomunati dall'analoga offensività e commessi in un arco temporale non eccessivamente ampio, non possono essere ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso in ragione: dall'avere Ceravolo agito insieme a correi di volta in volta diversi; della eterogeneità delle modalità dell'azione (un tentato furto in abitazione con scasso, in un caso; il furto di un trattore, nell'altro); della commissione in distinte aree della provincia di Reggio Calabria.Ha, pertanto, ritenuto che i reati, lungi dal costituire espressione di una preventiva ed unitaria deliberazione criminosa, tradiscono l'inclinazione di Ceravolo alla commissione di delitti contro il patrimonio, ulteriormente comprovata dall'estemporaneità del primo episodio.

A fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente richiama, in modo tangibilmente generico, le coordinate ermeneutiche che regolano la materia per addebitare, quindi, al giudice dell'esecuzione di avere trascurato i dati connessi all'omogeneità delle violazioni, alla loro prossimità temporale ed alla contiguità dei luoghi di consumazione, circostanze che, invece, il Tribunale di Palmi ha debitamente considerato — tenendo conto anche della distanza tra San Pietro di Caridà e Taurianova, stimabile in quasi 40 km — alla luce del complesso delle evidenze disponibili, significative dell'autonomia delle singole iniziative criminose, avviate allorquando Ceravolo, sempre pronto a cogliere le occasioni di profitto illecito, si era trovato al cospetto di condizioni che egli, dal punto di vista delinquenziale, riteneva propizie.

La decisione impugnata si palesa, pertanto, ossequiosa ai canoni ermeneutici sopra richiamati perché ribadisce, in termini esenti da qualsivoglia deficit razionale, che, se la continuazione può essere riconosciuta anche in presenza di solo alcuni tra gli indici sintomatici, il rinvenimento di alcuni di essi non impone, per converso, l'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., inibito, nella circostanza, da concorrenti elementi, sicuramente rivelatori dell'impossibilità di ricondurre i vari episodi al medesimo disegno criminoso.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente D