Ordinanza — n. 28403/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 maggio 2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella con cui, il 3 luglio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha dichiarato Konstantin Mazur e Valerii Golubin colpevoli del reato di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari pluriaggravato, ha escluso la circostanza aggravante prevista dall'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e rideterminato, di conseguenza, la pena irrogata a ciascuno degli imputati in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 166.666 euro di multa, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28403/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha posto l'accento, alla pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata, sulla gravità della condotta che, in quanto diretta a sfruttare, per personale tornaconto economico, la disperazione di chi fugge dal paese di origine, preclude l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZUR KONSTANTIN nato il 23/07/1985 GOLUBIN VALERII nato il 23/01/1985 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 maggio 2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella con cui, il 3 luglio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha dichiarato Konstantin Mazur e Valerii Golubin colpevoli del reato di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari pluriaggravato, ha escluso la circostanza aggravante prevista dall'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e rideterminato, di conseguenza, la pena irrogata a ciascuno degli imputati in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 166.666 euro di multa, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
2. Konstantin Mazur propone, con il ministero dell'avv. Gianpiero Santoro, sostituto processuale dell'avv. Manfredi Emanuele, suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, specificamente, alla sussistenza delle aggravanti dell'avere egli esposto le persone trasportate a pericolo per la loro incolumità personale e dell'essere stato il fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti, nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Valerii Golubin propone, a sua volta, ricorso per cassazione, con l'assistenza dell'avv. Giovanni Pappalardo, deducendo un unico motivo, sub specie di vizio di motivazione, con il quale addebita alla Corte di appello di non avere profuso il dovuto impegno argomentativo nello spiegare a quale titolo egli sia stato implicato nella vicenda di immigrazione clandestina.
3. I ricorsi sono inammissibili perché vedenti su motivi manifestamente infondati. Il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa l'impugnata sentenza è scaturito dall'arrivo, sulle coste italiane, di un natante a vela, condotto dagli odierni imputati e partito dalla Turchia, a bordo del quale dieci cittadini extracomunitari (otto iracheni e due iraniani) hanno fatto irregolare ingresso nel territorio italiano. 3.1. Mazur contesta, in primo luogo, che la pena sia stata determinata in ragione del fallace presupposto della sussistenza delle aggravanti dell'avere egli esposto le persone trasportate a pericolo per la loro incolumità personale e dell'essere stato il fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti.
La censura non coglie nel segno, giacché, fissata la pena detentiva base, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, lett. a) (avuto riguardo al numero delle persone trasportate), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, el minimo edittale di cinque anni di reclusione, la Corte di appello ha applicato, nella misura minima di un terzo, l'aumento previsto dal successivo comma 3-ter per il caso in cui il fatto sia stato commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto, ciò che la Corte di appello ha ritenunto essere, nella fattispecie, accaduto, secondo quanto esposto nella parte della motivazione (cfr. pag. 2, penultimo capoverso) che il ricorrente ricollega, erroneamente, a diversa e non ritenuta circostanza aggravante. 3.2.
Parimenti inammissibile è la censura che vede sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione della condizione di pregressa incensuratezza e del positivo e leale contegno processuale. Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.
Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha posto l'accento, alla pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata, sulla gravità della condotta che, in quanto diretta a sfruttare, per personale tornaconto economico, la disperazione di chi fugge dal paese di origine, preclude l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. 3.3. Manifestamente infondato è anche il motivo spiegato da Valerli Golubin, la cui consapevole compartecipazione all'attività illecita oggetto di addebito è efficacemente tratteggiata dal giudice di merito che, sulla scorta delle univoche emergenze processuali, ha ricordato che egli si è alternato con il correo alla guida del veliero, del quale ha assunto il comando allorquando Mazur, a bordo del tender, ha effettuato il trasbordo dei primi quattro migranti.
A fronte di tale, risolutiva notazione, il ricorrente replica evocando, in modo del tutto generico, contributi dichiarativi, a suo dire di opposto tenore, che non allega né riporta, sicché l'impugnazione risulta inficiata anche da tangibile difetto di autosufficienza.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Da ppuccio