Ordinanza — n. 28402/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 giugno 2020 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato Brahim Rais responsabile del reato sanzionato dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28402/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 14, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIS BRAHIM (C.U.I. 01XLXT2) nato il 27/02/1969 avverso la sentenza del 09/06/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 giugno 2020 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato Brahim Rais responsabile del reato sanzionato dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Brahim Rais propone, con il ministero dell'avv. Rocco Lotierzo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di un giustificato motivo all'inottemperanza all'ordine del Questore.
3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Pacifico che Brahim Rais, raggiunto da decreto di espulsione del 17 luglio 2014 e da successivo ordine di allontanamento dal territorio nazionale, non vi ha ottemperato, essendo stato sottoposto a controllo e foto segnalamento in Roma il 22 settembre 2018, il tema controverso attiene alla sussistenza di un giustificato motivo all'inadempimento, che il ricorrente ricollega: alla sua permanenza trentennale sul territorio italiano; al matrimonio con una cittadina italiana, risalente al 1999; alla presenza di un fratello, residente in Lombardia, ed alla conseguente richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; all'impossibilità di adempiere in costanza di detenzione carceraria; alla sua condizione di sostanziale indigenza economica, attestata dalla proposizione di istanza finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il tema è stato adeguatamente sceverato dal Giudice di pace, che ha, in proposito, notato, in punto di fatto, che, non risultando l'attuale convivenza con la donna sposata oltre venti anni orsono, la circostanza non costituisce titolo per il rilascio di permesso di soggiorno che, peraltro, il ricorrente — il quale, per sua stessa ammissione, non è stato detenuto in epoca successiva al 2013 — risulta avere richiesto solo un anno dopo l'avvio del procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata. Ha aggiunto che Rais è gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona che ne comprovano la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
In diritto, premesso che, per conforme e condivisibile indirizzo ermeneutico, «La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili» (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, El Kadri, Rv. 268101), ha rilevato che gli elementi offerti dalla difesa non hanno fornito indicazioni tali da integrare il giustificato motivo ostativo all'affermazione della penale responsabilità.
La decisione impugnata resiste alle doglianze del ricorrente perché coerente con le emergenze istruttorie e con la corretta interpretazione della norma incriminatrice, che induce a ritenere sussistente il giustificato motivo nelle sole ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie in esame, di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero di mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso (così, tra le altre, Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, Markovic, Rv. 277449).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il President