Ordinanza — n. 28398/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'8 luglio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Mario Iorio, intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena detentiva indicata nel cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri il 9 ottobre 2017, ovvero, in subordine, a quella della detenzione domiciliare, o, in alternativa, al differimento della pena per gravi motivi di salute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28398/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO MARIO nato a ROMA il 27/02/1971 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; iir
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza dell'8 luglio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Mario Iorio, intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena detentiva indicata nel cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri il 9 ottobre 2017, ovvero, in subordine, a quella della detenzione domiciliare, o, in alternativa, al differimento della pena per gravi motivi di salute.
2. Mario Iorio propone, con il ministero dell'avv. Giancarlo Di Giulio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza fondato la decisione su circostanze di fatto non fedelmente esposte e senza tenere conto dei plurimi elementi attestanti la possibilità di ammetterlo ad una delle misure alternative alla detenzione ovvero al differimento della pena.
3. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su contestazioni manifestamente infondate.
4. Il Tribunale di sorveglianza, invero, pur dando atto della difficile condizione personale e di salute di Mario Iorio, affetto da un deterioramento cognitivo che lo porta a rendersi protagonista di comportamenti incongrui e a richiedere, per converso, attenta vigilanza trattamentale ed intramuraria nei suoi confronti, spiega che — del tutto impraticabile ogni ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale — la sua collocazione in ambiente domiciliare esporrebbe la collettività ad un pregnante rischio di recidiva, avendo egli indicato, quale domicilio esterno, un alloggio di edilizia popolare abusivamente occupato dalla madre, nel quale un suo familiare è ristretto agli arresti domiciliari, e, successivamente, l'abitazione del fratello, pure gravato da numerosi precedenti. Ha, pertanto, ritenuto, anche in considerazione della prossimità del «fine pena», di rigettare le istanze del condannato e di segnalare, al contempo, la sua situazione alle autorità amministrative competenti in vista dell'auspicabile trasferimento presso una struttura «protetta».
5. A fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si pone in una ottica di mera confutazione che, contestando le valutazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza in merito al pericolo che egli, qualora ospitato dal fratello, compia nuove imprese criminose e, specificamente, alla rilevanza dei suoi trascorsi delittuosi, sollecita un diverso bilanciamento degli interessi in gioco senza, tuttavia, enucleare vizi di legittimità del provvedimento impugnato. La decisione impugnata resiste, dunque, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza logica, sì da imporre, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi che lo supportano.
6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dapele gppuccio Luigi Fabrizio Mancuso D