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Ordinanza — n. 28397/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28397/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28397/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 ottobre 2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui, il 31 ottobre 2018, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato Salvatore La Bua responsabile dei reati sanzionati dagli artt. 707 cod. pen. e 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato, previo riconoscimento della continuazione tra i reati, alla pena di otto mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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artt. 707 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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reato penale porto abusivo di armi reati violenti infrazione alla legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti rapina

Disposizioni normative citate

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artt. 707 cod. pen
Con sentenza del 9 ottobre 2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui, il 31 ottobre 2018, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato Salvatore La Bua responsabile dei reati sanzionati dagli artt. 707 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BUA SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 06/06/1970 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 ottobre 2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui, il 31 ottobre 2018, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato Salvatore La Bua responsabile dei reati sanzionati dagli artt. 707 cod. pen. e 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato, previo riconoscimento della continuazione tra i reati, alla pena di otto mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Salvatore La Bua propone, con il ministero dell'avv. Sergio Burgio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Il ricorrente — al quale è ascritto il possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, costituente reato in ragione della sua pregressa condanna per delitti determinati da motivo di lucro, ed il porto ingiustificato al di fuori della propria abitazione di un coltello a serramanico — reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia.

La Bua deduce, invero, che la Corte di appello ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza tenere adeguatamente conto del fatto che egli, fermato mentre procedeva alla guida di veicolo di proprietà di terzi, ha immediatamente ammesso la titolarità del coltello rinvenuto all'interno dell'autovettura, in tal modo rendendosi protagonista di un contegno leale e collaborativo. Così facendo, egli invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha ritenuto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche é preclusa dalle negative informazioni tratte dal certificato del casellario giudiziale, che reca traccia di plurime, precedenti condanne, espressive di elevata capacità a delinquere, nonché dal peculiare contesto nel quale La Bua è stato rinvenuto nel possesso del coltello e degli arnesi da scasso e dalle mendaci dichiarazioni rese in ordine alla provenienza dell'ingente quantitativo di rame nell'occasione rinvenuto.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigrere estensore Il Presidente Da ytrtle ppuccio Luigi Fabrizio