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Ordinanza — n. 28395/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for carrying a knife outside home, citing prior criminal record negating minor offense defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Saverio Ienna inadmissible, ruling that the lower courts correctly convicted him for carrying a knife outside his residence. Ienna argued the act was minor due to his agitated state and lack of intent, but the court rejected this based on his extensive criminal history. The decision applied established precedent that a prior record precludes the defense of minor offense in abuse of weapons cases.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; In cases of abusive carrying of weapons, a defendant's history of serious prior convictions constitutes sufficient grounds to reject the request for a reduction in penalty based on the minor nature of the offense.

Parole chiave

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abuse of weapons minor offense defense criminal record impact inadmissible appeal carrying knife outside home porto abusivo di armi furto di lieve entità infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia
(Fattispecie relativa a porto abusivo di un coltello a serramanico)» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv.
Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri
Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA SAVERIO nato a MAZARA DEL VALLO il 28/07/1967 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 dicembre 2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui, il 15 ottobre 2018, il Tribunale di Marsala ha, tra l'altro, dichiarato Saverio Ienna responsabile del delitto di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di oggetto atto ad offendere e lo ha condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Saverio Ienna propone, con il ministero dell'avv. Walter Marino, sostituto processuale dell'avv. Ludovico Bisconti, suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sua penale responsabilità senza considerare quanto emerso in dibattimento in ordine alla sussistenza dell'addebito ed alla lieve entità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo manifestamente infondato. Saverio Ienna è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello con lama di otto cm, che fu trovato sulla sua persona allorquando, il 4 maggio 2016, venne prelevato dai Carabinieri dalla sua abitazione per essere condotto alla Comunità Terapeutica ove egli si trovava in regime di arresti domiciliari. La Corte di appello ha, in proposito, disatteso la giustificazione offerta dall'imputato il quale ha detto che, dopo avere risposto al citofono, aveva messo in tasca il coltello che stava utilizzando per sbucciare un frutto, ciò che, hanno rilevato i giudici palermitani, non lo autorizzava certo a portare seco l'arma.

Ha, pertanto, ritenuto la sussistenza, sotto il profilo sia materiale che psicologico, degli elementi costitutivi del reato ed escluso che il fatto possa dirsi di lieve entità in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato. La motivazione della sentenza impugnata appare scevra da vizi logici e solidamente ancorata al compendio probatorio, oltre che rispettosa del canone ermeneutico, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità. (Fattispecie relativa a porto abusivo di un coltello a serramanico)» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242;

Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640). Al cospetto di un apparato argomentativo coerente e lineare, il ricorrente si limita ad evocare la peculiarità della vicenda, caratterizzata da un disguido circa il suo status libertatis, che ha indotto in lui uno stato di agitazione tale da fargli dimenticare di avere il coltello in tasca, ciò che, è facile replicare, non esclude la volontarietà della condotta, peraltro punibile anche a titolo di mera colpa. Sotto altro, connesso aspetto, il ricorrente lamenta che la lieve entità del fatto sia stata esclusa senza considerare le concrete connotazioni della vicenda, che gli è valsa anche l'addebito di evasione, dal quale egli è stato, tuttavia, liberato: obiezione, questa, che, volta a supportare una diversa, possibile determinazione del giudice di merito, non incide in alcun modo sulla legittimità del provvedimento impugnato, in quanto pienamente ossequioso del principio di diritto sopra richiamato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dale a,ppuccio Luigi Fabrizio Mancuso QA,