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Ordinanza — n. 28393/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28393/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28393/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15 gennaio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo presentato da Roberto Mazzarella avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 17 ottobre 2017, ha indicato in 293 i giorni vissuti dal condannato in condizioni detentive in contrasto con l'art. 3 CEDU e ridotto la pena residua nella misura di ventinove giorni anziché sette, come indicato nel provvedimento impugnato che, per il resto, ha confermato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28393/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avuto riguardo, da ultimo, agli effetti del contenimento in una sola ora al giorno del tempo trascorso all'aria aperta dal ricorrente, esente da vizi appare la decisione del Tribunale di sorveglianza, che ha disatteso, per questa parte, il reclamo sul rilievo che, fino al 2018, la giurisprudenza di legittimità non aveva ancora chiarito che l'intero periodo di due ore al giorno, previsto dall'art. 10 della legge di ordinamento penitenziario, dovesse essere trascorso all'aperto e che, comunque, il ricorrente non ha provato di avere patito, a cagione della condotta dell'amministrazione, un pregiudizio alla salute che, va qui aggiunto, non appare dimostrato dalla documentazione sanitaria esibita dal ricorrente e relativa ai valori di vitamina D3 e colesterolo.

Parole chiave

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inquinamento di acque potabili affezione nell'assicurazione militare distribuzione idrica peggioramento notevole della salute reati contro la salute pubblica esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARELLA ROBERTO nato a NAPOLI il 06/01/1978 avverso l'ordinanza del 15/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 15 gennaio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo presentato da Roberto Mazzarella avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 17 ottobre 2017, ha indicato in 293 i giorni vissuti dal condannato in condizioni detentive in contrasto con l'art. 3 CEDU e ridotto la pena residua nella misura di ventinove giorni anziché sette, come indicato nel provvedimento impugnato che, per il resto, ha confermato.

2. Roberto Mazzarella propone, con l'assistenza dell'avv. Piera Farina, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di fornire una chiara e precisa risposta alle doglianze sollevate con il reclamo, con particolare riferimento: - alla violazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla contaminazione dell'acqua corrente con arsenico, nel periodo di restrizione all'interno della casa circondariale di Viterbo ed in periodo diverso da quello compreso tra 1'i gennaio ed il 30 maggio del 2013; - alla discriminazione patita dal detenuto, in costanza della restrizione a Viterbo, in seguito alla fruizione, in periodo invernale, del riscaldamento per sole sei ore, tempo inferiore rispetto a quello previsto dall'ordinanza sindacale per la generalità dei cittadini; - alla violazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla mancanza di acqua calda, nel periodo di restrizione all'interno della casa circondariale di Spoleto; - alle determinazioni ministeriali relative al divieto, per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, di cottura dei cibi e di scambio di oggetti di modico valore, nonché alla limitazione in un'ora al giorno del tempo trascorso all'aria aperta, tutte connotate da mera afflittività e non rispondenti ad apprezzabili finalità preventive.

Il 23 dicembre 2020 il ricorrente, stavolta assistito anche dall'avv. Alessandro Pignataro, ha depositato motivi nuovi, con i quali ha riproposto e sviluppato le censure articolate con il ricorso introduttivo ed indicato la documentazione, già esibita nella fase del reclamo, che, a suo dire, le supporta.

3. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su motivo manifestamente infondato. Preliminarmente, occorre rilevare che il Tribunale di sorveglianza si è pronunziato su un reclamo che, secondo quando indicato a pag. 2 dell'ordinanza impugnata e non contraddetto dal ricorrente, non aveva ad oggetto il divieto di cottura dei cibi e di scambio di oggetti di modico valore, profili in ordine ai quali il ricorso per cassazione non avrebbe potuto, pertanto, essere proposto. 3.1. Per quanto concerne le questioni ritualmente sottoposte al Tribunale di sorveglianza, va osservato, in primo luogo, che l'individuazione nell'i gennaio 2013 del momento a parte dal quale Mazzarella ha patito pregiudizio dalla contaminazione dell'acqua è stato congruamente ancorato all'adozione di specifico provvedimento sindacale attestante la non utilizzabilità dell'acqua a fini alimentari, ovvero all'unico elemento obiettivo disponibile, sicché ineccepibile si palesa la decisione nella parte in cui non ha attribuito rilevanza determinante alla documentazione, di incerta portata probatoria, allegata dal reclamante e non ha disposto, in proposito, ulteriori, e con ogni probabilità inutili, approfondimenti istruttori. 3.2.

Il provvedimento impugnato è, del pari, esente da vizi di legittimità laddove afferma che la discontinua erogazione dell'acqua non ha inciso sulle condizioni detentive di Mazzarella in quanto distribuita su tre fasce orarie, che coprivano l'intera giornata, e per una quantità complessiva ampiamente superiore al fabbisogno medio quotidiano, affermazione che viene confutata dal ricorrente attraverso una manifestazione di mero dissenso («...va da sé che tale limitazione, specie nei detenuti al regime differenziato costretti a restare chiusi in cella quasi 23 ore su 24, è altamente lesiva determinando irragionevolmente una ulteriore afflizione del regime detentivo, oltre che ...[]... una detenzione inumana») non idonea ad incidere sulla legittimità della decisione. 3.3.

Scevre da qualsivoglia deficit razionale e coerenti con le emergenze istruttorie sono anche le considerazioni dedicate dal Tribunale di sorveglianza alla fruizione del riscaldamento, che l'amministrazione ha garantito, per quanto consta, nella misura minima di sei ore al giorno, con incremento in caso di temperatura esterna particolarmente rigida, ovvero secondo modalità che, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, non sono deteriori rispetto a quelle assicurate alla generalità dei consociati, nonché all'accesso, in Spoleto, all'acqua calda, aspetto in relazione al quale il Tribunale di sorveglianza ha coerentemente precisato (cfr. pag.

2) che il rimedio risarcitorio è stato riconosciuto per il periodo che arriva sino all'I. ottobre 2017, data ultima cui si riferisce l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo. Sotto quest'ultimo profilo, acclarato che, con riferimento ai disagi connessi alla distribuzione dell'acqua calda sanitaria, dovrà essere presentato, se del caso, autonomo reclamo ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, innanzi al giudice naturale di prossimità, la ratio del provvedimento impugnato resiste alle critiche difensive in ordine all'esigenza di assicurargli parità di trattamento rispetto ad altri detenuti che hanno promosso analoghi procedimenti. 3.4.

Avuto riguardo, da ultimo, agli effetti del contenimento in una sola ora al giorno del tempo trascorso all'aria aperta dal ricorrente, esente da vizi appare la decisione del Tribunale di sorveglianza, che ha disatteso, per questa parte, il reclamo sul rilievo che, fino al 2018, la giurisprudenza di legittimità non aveva ancora chiarito che l'intero periodo di due ore al giorno, previsto dall'art. 10 della legge di ordinamento penitenziario, dovesse essere trascorso all'aperto e che, comunque, il ricorrente non ha provato di avere patito, a cagione della condotta dell'amministrazione, un pregiudizio alla salute che, va qui aggiunto, non appare dimostrato dalla documentazione sanitaria esibita dal ricorrente e relativa ai valori di vitamina D3 e colesterolo.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presid