Cassation court dismisses appeal claiming double jeopardy due to conflicting bankruptcy fraud convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dario Bornati inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected his request to revoke a prior fraud conviction. Bornati argued that two proceedings concerning the same false guarantee constituted a violation of the principle of double jeopardy, citing diametrically opposite outcomes. The court rejected this claim, establishing that the distinct corporate entities involved in the separate bankruptcy proceedings created legally autonomous events, thereby precluding a finding of 'ne bis in idem'. Consequently, the appeal was dismissed, and Bornati was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The principle of ne bis in idem does not apply when criminal proceedings involve distinct legal entities or autonomous factual events, even if they share a common underlying conduct or ownership structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORNATI DARIO nato a VARSI il 09/11/1953 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 D Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza presentata da Dario Bornati, intesa alla revoca, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., della sentenza del 26 febbraio 2015, divenuta irrevocabile il 17 settembre 2015, con la quale egli è stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta.
2. Dario Bornati propone, con il ministero dell'avv. Giancarlo Tunno, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale capitolino disatteso l'istanza pur al cospetto della duplicazione della contestazione del medesimo fatto storico nell'ambito di due diversi procedimenti, suggellati da esiti diametralmente opposti.
3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518).
Nel caso in esame, Bornati è stato condannato perché, quale amministratore delegato della Flowing S.p.a., ha concorso a cagionarne il fallimento compiendo, tra l'altro, operazioni dolose, volte a simulare l'ottenimento di garanzie bancarie, quale la formazione di una falsa fideiussione, contraddistinta dal n. 185 del 7 ottobre 2004, apparentemente rilasciata per l'importo di euro 8.000.000 dal San Paolo IMI in favore della Flowing S.p.a.. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2011, divenuta irrevocabile il 4 maggio 2012, ha, invece, assolto Bornati dalla contestazione concernente la formazione e\o l'utilizzo della fideiussione sopra indicata e da quella connessa alla produzione del medesimo documento in fini dell'ammissione di tre ulteriori società — la Merzario S.p.a., la NSG S.p.a. e la Freight Italia Sistemi S.p.a.
— al concordato preventivo. A fronte, dunque, di un nucleo comune, costituito dalla falsificazione della fideiussione n. 185 del 7 ottobre 2004, i fatti contestati divergono per la autonomia degli eventi, afferenti, di volta in volta, a diversi contesti societari, onde, tenuto conto del principio di diritto sopra richiamato, non può lecitamente discorrersi di ne bis in idem sostanziale.
4. In questo senso si è orientato il Tribunale adito, la cui decisione è sottoposta a revisione critica dal ricorrente, il quale obietta che l'appartenenza delle società coinvolte ad un'unica holding consente di apprezzare l'unicità del fatto, afferente alle medesime condotte distrattive, offensive degli interessi dei creditori in quanto atte alla dissimulazione delle disponibilità economiche reali, che hanno generato l'insolvenza delle predette società. Trattasi, è facile replicare, di impostazione assolutamente apodittica, priva di supporto fattuale e, comunque, contraddetta dall'ontologica autonomia dei singoli soggetti giuridici che, ove pure riconducibili ad una comune proprietà, sono stati assoggettati a distinte procedure concorsuali, alle quali è logicamente conseguita la contestazione di diverse violazioni della legge fallimentare.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Danie ppuccio Luigi Fabrizio Mancuso a4.4.4~1-r DEPOS'VTAT