Ordinanza — n. 28387/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'i ottobre 2019 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Nicola Femia avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, il 25 marzo 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi di detenzione espiati sino al 2010. A tal fine, ha, in specie, segnalato che Femia è stato condannato per gravissimi reati, anche di natura associativa ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi sino al 15 giugno 2015. Ha rilevato, in accordo con il Magistrato di sorveglianza, che tali condotte, riconducibili al legame associativo ed al traffico di stupefacenti, siano espressione, per gravità, ravvicinata reiterazione e durata, del medesimo impulso criminoso, sul quale non ha avuto effetto il precedente periodo di carcerazione, durante il quale Femia ha tenuto una condotta formalmente corretta senza, tuttavia, aderire al trattamento rieducativo, attesa l'immediata manifestazione della medesima devianza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEMIA NICOLA nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 01/02/1961 avverso l'ordinanza del 01/10/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza dell'i ottobre 2019 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Nicola Femia avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, il 25 marzo 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi di detenzione espiati sino al 2010. A tal fine, ha, in specie, segnalato che Femia è stato condannato per gravissimi reati, anche di natura associativa ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi sino al 15 giugno 2015. Ha rilevato, in accordo con il Magistrato di sorveglianza, che tali condotte, riconducibili al legame associativo ed al traffico di stupefacenti, siano espressione, per gravità, ravvicinata reiterazione e durata, del medesimo impulso criminoso, sul quale non ha avuto effetto il precedente periodo di carcerazione, durante il quale Femia ha tenuto una condotta formalmente corretta senza, tuttavia, aderire al trattamento rieducativo, attesa l'immediata manifestazione della medesima devianza.
2. Nicola Femia propone, con l'assistenza dell'avv. Manfredo Fiormonti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato considerando le sole condotte da lui tenute in stato di libertà e non anche il suo contegno carcerario né la sua successiva opzione per la collaborazione con la giustizia, frutto della completa rimeditazione del suo vissuto e dell'intervenuta rieducazione, che, proprio in ragione dei risultati conseguiti, avrebbe imposto la concessione della liberazione anticipata per tutto il periodo pregresso.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
4. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745;
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355). La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti.
Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.
A quest'ultimo proposito, la già citata sentenza n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, precisa in motivazione, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, che il principio dell'incidenza del comportamento deviante sul vaglio del periodo di detenzione ad esso anteriore «postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente», giacché «in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale».5.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dal compimento di attività criminosa da parte di Femia, il quale è stato, tra l'altro, membro, tra il 1998 ed il 1999, di un'associazione finalizzata al narcotraffico e, sino al giugno del 2015, di una congrega mafiosa, ciò che, con ogni evidenza, dimostra per tabulas che egli non ha aderito all'azione rieducativa promossa in suo favore in occasione di precedenti periodi di detenzione. La circostanza, d'altro canto, che egli, in epoca recente, abbia avviato un percorso di collaborazione con la giustizia non si presta, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, ad essere letta quale effetto del trattamento eseguito in occasione dei precedenti periodi detentivi, costituendo essa, piuttosto, portato di un mutamento dello stile di vita che, collocandosi a valle delle più recenti manifestazioni della sua propensione criminale, non incide sulla valutazione dell'atteggiamento da lui tenuto sino a quel momento, connotato dalla commissione, al ritorno in stato di libertà, di gravissimi illeciti plasticamente dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della liberazione anticipata in relazione ai precedenti periodi detentivi.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il P