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Ordinanza — n. 28386/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28386/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28386/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2 luglio 2020 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata da Said Sahnaji ed intesa alla revoca della sentenza emessa nei suoi confronti 1'8 novembre 2011 e divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2013. Said Sanhaji propone, con il ministero dell'avv. Francesca Mavilla, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva senza tener conto dell'aboliti° criminis medio tempore intervenuta.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28386/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità meqesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamenté fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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allontanamento ritorno legittimo uscita illegale dal paese divieto di espulsione dei cittadini entrata nel paese allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità meqesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANHAJI SAID nato il 01/01/1971 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 2 luglio 2020 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata da Said Sahnaji ed intesa alla revoca della sentenza emessa nei suoi confronti 1'8 novembre 2011 e divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2013.

2. Said Sanhaji propone, con il ministero dell'avv. Francesca Mavilla, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva senza tener conto dell'aboliti° criminis medio tempore intervenuta.

3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato. Said Sanhaji è stato condannato perché, espulso mediante accompagnamento alla frontiera, è illegalmente rientrato in Italia a distanza di meno di cinque anni dall'espulsione, così rendendosi autore di un comportamento sanzionato dall'ad. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Sostiene il ricorrente che l'approvazione della Direttiva 2008/115/CE (c.d. «Direttiva rimpatri») ha determinato — nell'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE con la nota sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi — l'abolizione, per contrarietà al diritto dell'Unione europea, dell'intero impianto sanzionatorio previsto dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Così facendo, egli ripropone una tesi che, formulata all'indomani della pronunzia richiamata e recepita da una parte della giurisprudenza di merito, è stata disattesa dalla Corte di cassazione sin dal 2012, essendosi affermato, in specie, che «La condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione» (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, Mejdi, Rv. 253353).

Tale orientamento si è, nell'ultimo decennio, cristallizzato sull'ulteriore e complementare presupposto che «In tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio» (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Moussa, Rv. 265469).

Il Collegio condivide tale univoco indirizzo, dal quale non vi è ragione per discostarsi.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità meqesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamenté fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente D appuccio Luigi Fabrizi