Ordinanza — n. 28385/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24 gennaio 2020 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata da Lindo Ljubisa ed intesa alla declaratoria di prescrizione della pena di undici anni di reclusione e 41.316,55 euro di multa, a lui irrogata con sentenza del 6 marzo 2003, divenuta irrevocabile il 23 giugno 2003.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 172 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lindo Ljubisa propone, con il ministero dell'avv. Giampaolo Balzarelli, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva sulla scorta di una errata interpretazione dell'art. 172 cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LJUBISA LINDO nato il 30/01/1970 avverso l'ordinanza del 24/01/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 24 gennaio 2020 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata da Lindo Ljubisa ed intesa alla declaratoria di prescrizione della pena di undici anni di reclusione e 41.316,55 euro di multa, a lui irrogata con sentenza del 6 marzo 2003, divenuta irrevocabile il 23 giugno 2003.
2. Lindo Ljubisa propone, con il ministero dell'avv. Giampaolo Balzarelli, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva sulla scorta di una errata interpretazione dell'art. 172 cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. L'art. 172 cod. pen. prevede che, nel caso di applicazione congiunta di reclusione e multa, le pene si estinguano con il decorso, a far data dal giorno di irrevocabilità della sentenza — ovvero da quello in cui il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione già iniziata della pena — di un tempo pari al doppio della pena inflitta. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «Ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod. pen., per "pena inflitta" deve intendersi quella irrogata in sentenza e non quella concretamente da scontare all'esito dell'applicazione di eventuali cause estintive successive alla condanna» (Sez. 1, n. 49748 del 26/06/2018, Dinellari Edion, Rv. 274486;
Sez. 1, n. 21867 del 01/06/2006, Riva, Rv. 234638; Sez. 1, n. 43874 del 21/10/2005, Panzieri, Rv. 232890; tra le più recenti decisioni, non massimate, cfr. anche Sez. 1, n. 27922 del 30/09/2020, Murataj; Sez. 5, n. 45169 del 06/11/2019, Vathi); ormai del tutto abbandonata è, per contro, l'opposta opzione, in un passato ormai remoto recepita da Sez. 6, n. 1103 del 13/03/1997, Esposito, Rv. 207869. Nelle ipotesi, dunque, in cui la pena sia stata rideterminata per l'applicazione di cause estintive, quale l'indulto, il termine prescrizionale deve essere computato a partire dalla sanzione determinata prima della decurtazione.
Correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha disatteso l'istanza del condannato sul rilievo che il termine di ventidue anni, pari al doppio della pena inflitta, non è ancora decorso a far data dal 23 giugno 2003, giorno di irrevocabilità della sentenza. In questo contesto, il ricorrente si limita a propugnare una diversa esegesi dell'art. 172 cod. pen., riproponendo argomentazioni, afferenti alla diversa interpretazione della nozione di «pena inflitta» operata in relazione ad altri istituti ed a considerazioni di ordine sistematico che non appaiono, comunque, convincenti.
A tal fine, si rivela decisivo il rilievo che rinviene la ratio della disposizione nell'esigenza di evitare che, ai fini della prescrizione, venga assunta quale parametro l'entità astratta della pena stabilita dalla norma incriminatrice e di attribuire invece rilievo, ai fini del decorso del tempo — cui consegue l'affievolirsi dell'interesse dello Stato alla punizione del reo — ad una specifica fattispecie, rappresentata dalla accerta commissione di un reato da parte di un determinato soggetto, cui sia stata irrogata una pena in conformità alle previsioni di legge.
Il legislatore, quindi, ha voluto correlare la rinuncia dello Stato all'esercizio della pretesa punitiva, fondata su una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, al decorrere di un lasso di tempo determinato in proporzione alla qualità e natura del reato commesso, nonché all'allarme da esso suscitato. Quanto più grave, allora, è il fatto criminoso, tanto maggiore e duraturo è l'interesse dello Stato alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della pena inflittagli dal giudice della cognizione, deputato a valutare la gravità del reato e il suo disvalore sociale.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Darle appuccio Luigi Fabrizio