Ordinanza — n. 28382/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'Il novembre 2019 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato Salvatore Graziano colpevole del reato di detenzione abusiva di munizioni e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 200 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza dell'Il novembre 2019 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato Salvatore Graziano colpevole del reato di detenzione abusiva di munizioni e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 200 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO SALVATORE nato a CATANZARO il 03/01/1992 avverso la sentenza del 11/11/2019 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'Il novembre 2019 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato Salvatore Graziano colpevole del reato di detenzione abusiva di munizioni e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 200 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Salvatore Graziano propone, con il ministero dell'avv. Arturo Bova, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito affermato la sua penale responsabilità senza tener conto della possibilità che le munizioni rinvenute appartenessero alle persone che condividevano con lui la disponibilità del luogo ove i proiettili erano custoditi né accertare se le munizioni fossero o meno atte all'impiego.
3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo manifestamente infondato. Il Tribunale ha invero fondato la decisione impugnata sul rilievo, tra l'altro, che il munizionamento, del tipo per pistola, aveva, secondo quanto esposto dal teste Sebastiano Laera, concreta potenzialità offensiva e che l'individuazione in Salvatore Graziano del detentore degli oggetti sequestrati (cento cartucce, di calibro vario), custoditi all'interno di una botte collocata nella cascina insistente sul giardino di pertinenza della sua abitazione, era avvenuta in considerazione del contegno serbato, in costanza di perquisizione, dall'imputato, il quale ha spontaneamente recuperato le cartucce e le ha consegnate agli agenti intervenuti sul posto.
Al cospetto di un apparato argomentativo coerente e privo di qualsivoglia deficit sul piano razionale, il ricorrente pone l'accento sull'esito, per lui liberatorio, di altro procedimento, relativo alla detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente, nonché sul contenuto dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto, per contestare tanto di avere detenuto le munizioni quanto la loro idoneità all'impiego in funzione offensiva. Egli, tuttavia, non allega al ricorso copia degli atti indicati (la sentenza resa nel procedimento per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed il verbale di interrogatorio) e non ne trascrive in forma integrale il relativo contenuto, sicché l'impugnazione risulta, per questa parte, inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017), non potendosi apprezzare la sussistenza del denunziato vizio di travisamento della prova ed illogicità della motivazione. • 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il