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Ordinanza — n. 28381/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28381/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28381/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12 febbraio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Giuseppe Cona, intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa il 30 maggio 2019, ovvero, in subordine, a quella della detenzione domiciliare o della semilibertà.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28381/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena indennizzo per carcerazione preventiva assistenza riabilitativa esecuzione della pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONA GIUSEPPE nato a CATANIA il 22/05/1980 avverso l'ordinanza del 12/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Giuseppe Cona, intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa il 30 maggio 2019, ovvero, in subordine, a quella della detenzione domiciliare o della semilibertà.

2. Giuseppe Cona propone, con il ministero dell'avv. Vincenza Pirracchio, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale in spregio alla ratio che presiede alla normativa in materia di misure alternative alla detenzione e, specificamente, esprimendo un giudizio di pericolosità sociale sulla base di condotte remote e senza considerare che egli ha già espiato la parte di sanzione relativa a reato c.d.

«ostativo». Aggiunge che le negative informazioni di polizia acquisite sul suo conto sono generiche e non aggiornate e che di segno diametralmente opposto sono, invece, le indicazioni in ordine all'evoluzione della sua personalità ed all'avvio di un sincero processo di emenda che si traggono dalla relazione di sintesi redatta dall'équipe interna all'istituto penitenziario in cui egli è ristretto, documento colpevolmente trascurato dal Tribunale di sorveglianza, al pari della relazione dell'UEPE, attestante anche l'esistenza di concrete opportunità di proficuo reinserimento lavorativo.

3. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su contestazioni manifestamente infondate.

4. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

5. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha, per un verso, preso atto dell'inammissibilità della richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare in ragione della misura della pena residua, superiore — a far data dal 12 febbraio 2020, data di emissione dell'ordinanza impugnata — al limite massimo, legislativamente fissato in due anni, computata considerando sia il fine pena indicato nel cumulo del 30 maggio 2019 che quello fissato dal successivo provvedimento del 9 ottobre 2019. Ha, per altro verso, disatteso l'istanza, avanzata in via principale, di affidamento in prova al servizio sociale, per carenza dei relativi presupposti e, specificamente, sul rilievo della persistente pericolosità sociale di Cona, desunta: dai gravi e plurimi reati, commessi tra il 2014 ed il 2016, che gli sono valsi le condanne alle pene in corso di espiazione; dalla pendenza per una contravvenzione risalente al 2014; dalle negative informazioni trasmesse dalla forze dell'ordine; dalla relazione di sintesi, comprovante che egli è sottoposto anche a misura cautelare e, tra agosto 2016 ed aprile 2019, si è reso protagonista, in costanza di detenzione, di condotte di rilievo disciplinare.

Ha, quindi, ritenuto che l'elevata propensione a delinquere di Cona ne precluda l'ammissione ad una misura, quale l'affidamento in prova al servizio sociale, che si caratterizza per la tenuità delle prescrizioni ad essa connesse e per l'ampia sfera l'autonomia garantita al condannato, la cui gestione richiede una maturità che egli non possiede.

6. A fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente — oltre ad introdurre temi privi di concreta incidenza sulla decisione, quali quelli che afferiscono alla precisa determinazione del fine pena ed all'avvenuta espiazione della porzione di pena riferita a reato c.d. «ostativo» — evoca più riprese una relazione dell'UEPE che non risulta versata in atti e che egli non allega, nonché una relazione di sintesi che risale al marzo 2018 (donde, va incidentalmente notato, l'imprecisa indicazione della posizione «mista», non più attuale una volta che anche il titolo cautelare ha lasciato spazio, in conseguenza dell'irrevocabilità della condanna, all'esecuzione della pena) e non tiene conto degli sviluppi successivi, ivi comprese le note disciplinari indicate nella certificazione in atti.

Nel prospettare, in relazione al rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, considerazioni che attengono al comportamento carcerario, all' attitudine dei, pur gravi, trascorsi criminali a comprovare l'attualità della pericolosità sociale ed alla disponibilità di un'opportunità di inserimento lavorativo, il ricorrente si pone, allora, in un'ottica di mera confutazione che — concentrando l'attenzione su elementi e circostanze debitamente vagliate dal Tribunale di sorveglianza, ovvero di rilevanza marginale o, comunque, non decisiva — non individua fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrata anche sull'omessa prospettazione di interventi che, in positivo, possano agevolare ed assecondare il suo percorso di reinserimento sociale e, dunque, sulla inidoneità della misura, come prospettata dalla parte, a concorrere alla sua riabilitazione e, soprattutto, a prevenire il concreto rischio di recidiva.

Il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza logica, sì da imporre, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi che lo supportano.

7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consig