Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and non-punishment. The court rejected the appeal based on the lower court's reasoned decision. The ruling established that the appeal lacked merit and was procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vittorio Imbrogno inadmissible due to manifestly unfounded grounds. Imbrogno challenged the sentencing and the application of the non-punishment clause under Article 131-bis of the Penal Code, arguing for a total lack of reasoning. The court rejected these claims because the lower court's decision was logically sound, consistent with the evidence, and correctly assessed the gravity of the conduct despite the attenuating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is logically sound and consistent with the evidence, thereby precluding the need for further review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBROGNO VITTORIO nato a COSENZA il 05/11/1991 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 gennaio 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui, il 18 ottobre 2018, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato Vittorio Imbrogno responsabile del reato di violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata recidiva, alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di sei mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Vittorio Imbrogno propone, con il ministero dell'avv. Angelo Pugliese, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con entrambi i quali lamenta violazione di legge in relazione, rispettivamente, alla misura della pena irrogata ed all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivi manifestamente infondati. La Corte di appello ha, invero, convenientemente, ancorché sinteticamente, spiegato come — pacifico che Imbrogno si sia reso autore della violazione ascrittagli, commessa portandosi, nel tardo pomeriggio del 21 giugno 2018, in un centro commerciale di Rende, cioè al di fuori del perimetro comunale di Cosenza, unitamente ai propri familiari — il fatto non possa essere ritenuto di particolare tenuità perché espressivo della noncuranza dell'imputato rispetto alle prescrizioni impartitegli, che lo ha spinto a comportarsi, con piena naturalezza, come un cittadino libero da misure preventive, quale egli non era, e che, per le medesime ragioni, la sanzione inflittagli, determinata operando una diminuzione ex art. 62 -bis cod. pen. leggermente inferiore a quella massima, costituisca ineccepibile applicazione dei criteri indicati all'ad. 133 cod. pen..
4. A fronte di una motivazione scevra da vizi logici, aderente alle emergenze istruttoria e coerente con i correnti canoni ermeneutici, il ricorrente deduce, in modo tangibilmente generico, una totale carenza di motivazione, trasmodante nella violazione di legge, in ordine alla commisurazione della pena, censura che non trova, per quanto detto, alcun riscontro in atti, per poi obiettare, in patente contrasto con la realtà, che la Corte di appello non avrebbe offerto risposta alla doglianza vertente sulla particolare tenuità del fatto, che ha invece rigettato sul già enunciato rilievo della gravità della condotta, apprezzata per le sue modalità esecutive e per il grado di colpevolezza dell'autore.5.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente DaYle,gappuccio Luigi Fabrizio Mancuso DEP