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Ordinanza — n. 28379/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of inadequate appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28379/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Paolo Cusato inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded. Cusato argued that the Court of Appeal's reasoning was merely a reproduction of the first-instance judgment and lacked adequate argumentation. The court rejected this claim, noting that the appellate court correctly identified the violation as material and the defendant's late excuse as unproven and insufficient to justify the breach.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded, as the appellate court's reasoning is logically sound and supported by the evidence, even if it does not elaborate on every specific detail raised by the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded violation of preventive measures surrender obligation inadequate reasoning omissione di soccorso rapporto di polizia aiuto immediato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSATO PAOLO nato a CROTONE il 09/07/1989 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, Con sentenza del 23 gennaio 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui, il 16 maggio 2017, il Tribunale di Crotone ha dichiarato Paolo Cusato responsabile del reato di violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Paolo Cusato propone, con il ministero dell'avv. Romualdo Truncé, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello fondato il proprio convincimento attraverso un percorso argomentativo inadeguato, meramente riproduttivo di quanto esposto dal giudice di primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha, invero, convenientemente spiegato come, pacifica la materialità della violazione ascritta a Cusato, rinvenuto al di fuori della propria abitazione in orario nel quale egli, sottoposto a misura di prevenzione personale, avrebbe dovuto trovarsi in casa, la giustificazione tardivamente offerta — egli, avvertito da un vicino di casa del fatto che la madre era vittima di un malore, sarebbe uscito per recarsi dalla genitrice — si palesa inverosimile, priva del benché minimo supporto probatorio e, comunque, inidonea a scriminare la condotta illecita.

La circostanza dedotta (e, si ribadisce, del tutto indimostrata) non integra, invero, una situazione di assoluta impossibilità per l'agente — il quale, va ricordato, colto sul fatto, non fornì, sul momento, alcuna spiegazione — di porre in essere un comportamento alternativo tale da metterlo al riparo dalla contestata violazione, quale il ricorso all'ausilio di terzi o, comunque, la previa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza preposta ai controlli. Il predetto apparato argomentativo appare coerente con le emergenze probatorie, oltre che logicamente ineccepibile, e si sottrae alle censure del ricorrente il quale lamenta, in modo tangibilmente generico, che il ragionamento seguito dalla Corte di appello è «ingannevole sin dalle premesse» e privo di «completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dal ricorrente con i motivi d'appello» e che la motivazione «già assai scarna sul piano logico argomentativo, risulta del tutto inadeguata a spiegare il motivo per il quale si è scelto di operare una conferma della decisione adottata in primo grado».

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Da7*'e 9ppuccio Luigi Fabrizio Mancuso