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Ordinanza — n. 28378/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28378/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28378/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 dicembre 2019 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella con cui, il 30 gennaio 2013, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato Giancarlo De Angelis responsabile dei delitti di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al secondo perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena per quello residuo in sette anni di reclusione, confermano, nel resto, la decisione di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, in quanto tendente ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, non consentita nella sede di legittimità. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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tentato omicidio intenzionale assassinio omicidio su richiesta della vittima inchiesta penale per omicidio attentato istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS GIANCARLO nato a ROMA il 11/01/1943 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 dicembre 2019 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella con cui, il 30 gennaio 2013, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato Giancarlo De Angelis responsabile dei delitti di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al secondo perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena per quello residuo in sette anni di reclusione, confermano, nel resto, la decisione di primo grado.

2. Giancarlo De Angelis propone, con il ministero dell'avv. Sebastiano Briganti, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con quale deduce vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato di tentato omicidio in assenza di congrua prova in ordine alla sussistenza del prescritto requisito psicologico.

3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha, invero, affrontato funditus tutti i temi riproposti con il ricorso per cassazione, cui ha fornito risposta congrua e completa, senza incorrere in deficit razionali o contraddizioni argomentative, ed applicando in modo ineccepibile la norma incriminatrice la cui violazione è contestata a Giancarlo De Angelis. Ha, in particolare, confermato — sulla pacifica premessa che la mattina del 30 gennaio 2006 l'odierno ricorrente premette per almeno due volte il grilletto della sua pistola all'indirizzo di Massimiliano Manes, attingendo con un colpo la vittima alla gamba destra — l'inattendibilità della versione difensiva, secondo la quale il colpo sarebbe partito accidentalmente, in conseguenza della reazione di Manes, che avrebbe determinato lo spostamento del braccio di De Angelis, il quale stava mirando in terra e non verso il contraddittore.

Ha stimato non decisiva la questione attinente all'esplosione di un terzo colpo di pistola, ritenendo, comunque, più probabile (cfr., in specie, pag. 10, primo capoverso, della motivazione) che l'imputato — il quale già la sera prima aveva indirizzato un colpo al portoncino di ingresso dell'abitazione della persona offesa, con la quale erano insorti dissidi per ragioni di natura condominiale — abbia sparato solo due volte, dopo avere puntato l'arma verso il petto di Manes. Ha reputato complessivamente credibile la narrazione di Manes, coerente nel descrivere la condotta dell'imputato come diretta ad attingere parti vitali, obiettivo non raggiunto per la sua pronta reazione, concretatasi nel colpire con un calcio la mano di De Angelis, così provocando la deviazione della traiettoria del colpo volontariamente esploso (mentre il primo tentativo era andato a vuoto).

Al cospetto di una motivazione ampia e coerente, che trae spunto dalle emergenze istruttorie per disattendere tutte le censure dedotte con l'atto di appello, il ricorrente si pone in un'ottica meramente confutativa, che indugia su questioni che la Corte di appello ha debitamente affrontato e risolto, così sollecitando, in sostanza, una rivisitazione del merito dell'addebito, notoriamente preclusa al giudice di legittimità, il quale è chiamato, piuttosto, a verificare la tenuta logica della motivazione e la corretta interpretazione delle norme, sostanziale e processuali, della cui applicazione si discute.

Il ricorrente riprende, in particolare, il tema del numero dei colpi sparati la mattina del 30 gennaio 2006 che, nondimeno, appare privo di decisività, posto che la Corte di appello ha incentrato la decisione sul postulato, evidentemente più favorevole all'imputato, che egli abbia esploso, un solo colpo, oltre a quello andato, per sua stessa ammissione, a vuoto (cilecca). Tanto non esclude il dolo omicidiario che, ad onta di quanto infondatamente obiettato da De Angelis, è stato accertato dai giudici di merito (sul punto, cfr. anche la sentenza di primo grado, pagg. 13-14) grazie ad un più ampio ed arioso ragionamento, che fa leva, tra l'altro: sulla successione cronologica degli atti di ostilità; sulla riscontrata consuetudine dell'imputato con le armi, anche bianche; sulla deliberata azione da lui compiuta, tradottasi nel portarsi fuori dalla propria abitazione, ancora in pigiama, munito dell'arma e fermamente deciso a chiudere i conti con l'odiato — e, dal suo punto di vista, prepotente — vicino di casa; sull'avere De Angelis puntato la pistola all'indirizzo del petto di Manes, bersaglio non raggiunto per il malfunzionamento dell'arma, prima, e la reazione della vittima, poi.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, in quanto tendente ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, non consentita nella sede di legittimità. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Dani ccio Luigi Fabrizio Mancuso 04.-‘4-c