Italian Supreme Court dismisses appeal for non-articulated reasons and orders costs under procedural code articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to articulate specific grounds for review. Collins Agbonebo filed the appeal personally without drafting written arguments, subsequently renouncing them on November 5, 2020. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal void under the Code of Criminal Procedure, resulting in a judgment against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, commi 2 e 3; Art. 591, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale; Art. 616 del codice di procedura penale: L'ordinanza di rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata articolazione dei motivi comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGBONEBO COLLINS nato il 19/01/1994 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAí-"itztto-er#44se-e+feiserti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 novembre 2019 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella con cui, il 25 ottobre 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha dichiarato Collins Agbonebo colpevole dei reati di tentato furto e tentato omicidio aggravato, ha rideterminato la pena in otto anni e due mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Collins Ogbonebo ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione, senza l'articolazione di motivi, cui ha successivamente rinunziato con dichiarazione del 5 novembre 2020.
4. Alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consi liere estensore Il Presidente Da 'ele puccio Luigi Fabrizio Mancuso e/fArt"-4,1-(•:, DEPOSITATA IN CANCELLERIA