Ordinanza — n. 28376/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22 novembre 2019 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato Youssef Diego Talbaoui responsabile del delitto di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di oggetto atto ad offendere e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di 600 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2.Youssef Diego Talbaoui propone, con il ministero dell'avv. Luca Vineis, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale, per avere il Tribunale emesso la sentenza impugnata all'esito di udienza fissata al solo scopo di vagliare la sua richiesta di ammissione al giudizio abbreviato e, quindi, non anche per la delibazione, nel merito, dell'addebito mosso nei suoi confronti. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBAOUI YOUSSEF DIEGO nato a SALUZZO il 07/11/2000 avverso la sentenza del 22/11/2019 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 novembre 2019 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato Youssef Diego Talbaoui responsabile del delitto di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di oggetto atto ad offendere e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di 600 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2.Youssef Diego Talbaoui propone, con il ministero dell'avv. Luca Vineis, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale, per avere il Tribunale emesso la sentenza impugnata all'esito di udienza fissata al solo scopo di vagliare la sua richiesta di ammissione al giudizio abbreviato e, quindi, non anche per la delibazione, nel merito, dell'addebito mosso nei suoi confronti. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Youssef Diego Talbaoui è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato fuori dalla propria abitazione una lamina in acciaio di forma triangolare, delle dimensioni di cm 12 x 8 x 8 e con spessore di cm 2, che fu trovata sulla sua persona, nella tasca posteriore dei jeans, allorquando, il 2 aprile 2019, egli fu sottoposto a controllo, alle ore 20:35 circa, mentre, insieme ad altri due giovani, si trovava nei pressi della Stazione di Savigliano e, specificamente, delle rastrelliere per biciclette ivi installate.
Il Tribunale ha, in proposito, preso atto dell'assenza di qualsivoglia giustificazione, da parte dell'imputato, del porto dell'oggetto, senz'altro atto ad offendere, e tratto concorrente argomento, nella complessiva valutazione dell'episodio: dall'agitazione palesata dai ragazzi al sopraggiungere dei Carabinieri; dal possesso, in capo all'imputato, di un piccolo quantitativo di hashish: dal fatto che, in quella zona ed in quel periodo, si erano verificati numerosi furti di biciclette. 3.1. Ciò posto, con il primo motivo, il ricorrente sostiene che, essendo stato egli citato, a seguito di proposizione di opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, per l'udienza del 22 novembre 2019, il riferimento, contenuto nel decreto di citazione, al fatto che l'incombente era stato fissato, come indicato, in grassetto, nel decreto di fissazione dell'udienza, «al fine di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato» aveva legittimato in lui l'aspettativa che l'udienza sarebbe stata dedicata a quell'unico adempimento e che egli avrebbe potuto presentarsi, per difendersi nel merito dell'imputato, in data successiva.
L'obiezione è priva di pregio, atteso che l'indicazione valorizzata dal ricorrente, in quanto non accompagnata dalla specificazione che l'udienza sarebbe stata dedicata «esclusivamente» all'eventuale ammissione al rito speciale, non ha determinato alcun equivoco, né autorizzato l'imputato a confidare nella fissazione di una ulteriore udienza che, peraltro, la difesa non ha sollecitato. La successione degli eventi ha, dunque, rispettato la fisiologia processuale, che ha visto l'imputato opporsi al decreto penale di condanna, con opzione per il rito abbreviato, ed il giudice fissare, di conseguenza, l'udienza dedicata alla trasformazione del rito ed alla definizione del procedimento. 3.2.
Il secondo ed ultimo motivo attiene alla particolare tenuità del fatto, che il Tribunale ha escluso sul rilievo che, se la dimensione e la tipologia dello strumento trovato indosso all'imputato hanno giustificato la contestazione del fatto come di «lieve entità» ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve invece ritenersi, alla luce delle modalità della condotta e dell'entità del pericolo provocato, che esso non si connoti per «particolare tenuità», ciò che preclude l'applicazione della invocata causa di non punibilità.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). In caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n.24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499).
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, in ordine alla offensività della condotta, che l'imputato è stato fermato in orario serale, davanti alla Stazione ferroviaria, con la lamina d'acciaio in condizioni di immediata utilizzabilità, in prossimità di un'area che era stato teatro di recenti furti, in possesso di un, pur modesto, quantitativo di sostanza stupefacente ed in compagnia di altre due persone. Ha ulteriormente notato, quanto all'elemento soggettivo, che i tre giovani, alla vista delle forze dell'ordine, hanno manifestato nervosismo ed agitazione, ed ha aggiunto che le caratteristiche dell'arma sono sintomatiche, oltre che dell'assenza di giustificazione, della finalizzazione del porto all'aggressione di un bene giuridico protetto dall'ordinamento.
Tenuto, altresì, conto della pronta disponibilità dell'arma, tenuta a portata di mano, ha conclusivamente ritenuto che il comportamento abbia una apprezzabile attitudine offensiva, ciò che esclude l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.. Così facendo, il giudice di merito ha adempiuto al prescritto onere motivazionale, ancorando la decisione ad un apparato argomentativo non apparente né contraddittorio o manifestamente illogico e si è, dunque, mosso entro il perimetro delle valutazioni discrezionali non sindacabili in questa sede, mente il ricorrente, per contro, si pone in una prospettiva di mera confutazione, senz'altro inidonea a mettere in luce profili di illegittimità del provvedimento impugnato.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente DanieWC pucci