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Ordinanza — n. 28373/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for illegal gun possession and poaching due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28373/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Pasini inadmissible, ruling it an attempt to re-evaluate trial evidence rather than a legal challenge. Pasini argued that the witness testimony regarding his gun possession and poaching was flawed and that he lacked control over the firearm, while the lower courts confirmed the witness's credibility and the continuity of the crimes. The Supreme Court rejected these arguments, stating that the appellate court had fully addressed all issues without logical deficits and that the appeal violated the principle against re-examining facts in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it constitutes a mere attempt to re-evaluate the evidentiary findings of the lower courts, as the final instance is limited to reviewing legal correctness and procedural compliance, not factual re-assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence final instance review illegal gun possession abuse of hunting activities infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 367 c.p.p.
Art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157
La ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito vale, infine, a supportare il rigetto dei motivi di impugnazione relativi alla contravvenzione ex art. 30, lett.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASINI MICHELE nato a GAVARDO il 28/08/1973 avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 luglio 2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui, il 19 novembre 2018, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Michele Pasini responsabile dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo pluriaggravata ed esercizio abusivo dell'attività venatoria e, riconosciuta, in relazione al primo, l'attenuante prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 2.510,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Michele Pasini propone, con il ministero dell'avv. Enzo Bosio, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sua penale responsabilità riconoscendo illogicamente attendibilità al contributo del testimone Gianni De Podestà, che, oltre ad essere connotato dalle contraddizioni puntualmente indicate già con l'atto di appello, è stato smentito da quanto esposto dal proprio consulente tecnico, ing. Diego Galli, in ordine alla possibilità che l'agente forestale, dal punto di osservazione da lui stesso indicato, notasse qualcuno imbracciare il fucile o sparare.

Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge perché il fatto, come ricostruito dai giudici di merito, non integra il reato di detenzione illecita di fucile, posto che egli non ha mai acquisito autonoma disponibilità dell'arma che, al più, ha trasportato per pochi minuti sotto la costante sorveglianza del fratello, che ne ha mantenuto l'esclusiva signoria. Con il terzo ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al reato di esercizio abusivo dell'attività venatoria, con riferimento al quale la Corte di appello ha omesso di rispondere alle obiezioni svolte con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha, invero, affrontato funditus tutti i temi riproposti con il ricorso per cassazione, cui ha fornito risposta congrua e completa, senza incorrere in deficit razionali o contraddizioni argomentative, ed applicando in modo ineccepibile le norme incriminatrici la cui violazione è contestata a Michele Pasini. Ha, in particolare, confermato, a dispetto delle perplessità manifestate dall'imputato, la credibilità del teste De Podestà, il quale ha riferito di avere, la mattina del 10 ottobre 2015, udito parecchi colpi di fucile provenire da un appostamento fisso di caccia, ove, per quanto osservato da lui e dai tre colleghi presenti, dalla distanza di circa ottanta metri, anche mediante binocoli e cannocchiali, due persone, successivamente identificate nei germani Pasini, si alternavano nello sparare.

I giudici di merito hanno, specificamente, disatteso l'obiezione difensiva incentrata sull'impossibilità, attestata dal consulente tecnico di parte, di distinguere, da quella distanza, una o più persone imbracciare un fucile, rilevando che — a prescindere dal fatto che gli agenti hanno utilizzato, come detto, binocoli e cannocchiali — l'impedimento alla vista costituito dalla vegetazione risulta da una rappresentazione dello stato dei luoghi effettuata a posteriori e, quindi, in condizioni necessariamente non coincidenti, avuto riguardo anche alla precisa individuazione del punto da cui De Podestà ed i colleghi si erano appostati, con quelle in cui si trovarono gli agenti forestali, sulla cui sincerità la Corte bresciana ha coerentemente fatto affidamento.

A quest'ultimo proposito, i giudici di appello hanno operato una valutazione che si giova dei complessivi esiti istruttori, espressivi — anche per la presenza di tre fucili e per la detenzione, da parte dell'imputato, di 313 munizioni, custodite nello zaino, nonché, all'atto dell'intervento degli agenti forestali, del fucile marca Falco, cal. 36 — del congiunto esercizio dell'attività venatoria, ciò che corrisponde a quanto appreso de visu dal teste De Podestà. Tale circostanza di fatto giustifica, a dispetto quanto obiettato dal ricorrente con il secondo motivo, l'ascrizione a Michele Pasini della detenzione del fucile con il quale egli fu visto sparare, attività che la Corte di appello, con determinazione in questa sede incensurabile, ha qualificato in termini di autonoma disponibilità sul postulato che, tra le 7,30 e le 9,30, i fratelli Pasini si sono avvicendati dentro e fuori il capanno ed hanno, a turno, sparato all'avifauna migratoria, mentre quello dei due che si trovava fuori della struttura provvedeva al recupero degli uccelli feriti o abbattuti.

La ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito vale, infine, a supportare il rigetto dei motivi di impugnazione relativi alla contravvenzione ex art. 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, apparendo evidente che, una volta acclarato che sia Michele che Emiliano Pasini hanno personalmente esercitato, tra le 7,30 e le 9,30, l'attività venatoria mediante l'abbattimento di specie aviarie protette, il reato deve essere, ovviamente, ascritto anche all'odierno ricorrente.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, in quanto tendente ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, non consentita nella sede di legittimità.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dani ay