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Ordinanza — n. 28371/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to tardiness and lack of logical flaws in sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28371/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific sentencing grievances during the appeal phase. The appellant had previously requested the precedence of mitigating circumstances but omitted the reduction of the base sentence and the continuation penalty increase. The court ruled that the appellate court's discretionary balancing of aggravating and mitigating factors was logical and adequately motivated, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised were not previously deduced as grounds for appeal, and the court's discretionary judgment on sentencing balances is not subject to review unless it involves arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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tardiness of grounds sentencing discretion continuation of crimes inadmissibility of appeal balancing of circumstances furto di lieve entità altri reati tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Deve, d'altro canto, ulteriormente ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Deve, d'altro canto, ulteriormente ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017
Cass. Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014
Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010
Cass. Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTERA ALESSANDRO MORVAN nato a ISEO il 24/08/1973 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, quella con cui, il 25 gennaio 2018, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato Alessandro Morvan Bettera responsabile di due fattispecie di furto tentato e consumato, pluriaggravato, e del reato di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere e, applicate le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 300 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Alessandro Morvan Bettera propone, con il ministero dell'avv. Sonia Bova, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena base e di quella stabilita a titolo di aumento per la continuazione, nonché all'esito del giudizio di comparazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Preliminarmente, va dato atto che, nel proporre appello avverso la decisione di primo grado, l'imputato (cfr. pag. 2 dell'atto di impugnazione) aveva sollecitato il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ma non anche la mitigazione della pena base e di quella applicata ex art, 81 cod. pen,, sicché la censura si palesa, per questa parte, inammissibile per tardività, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627;

Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438). Per quanto concerne la contestazione residua, va sottolineato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass.

Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931). Nella specie, il giudice di appello ha illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta (cfr. pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata), richiamando al riguardo la commissione dei due tentativi di furto, concentrati nell'arco di poche ore, su edifici destinati a pubblico servizio e con condotte di effrazione attuate a mezzo di strumento atto ad offendere, di cui l'imputato si era munito prima del compimento delle azioni predatorie, ciò che connota i fatti illeciti in termini di maggior disvalore e che, unitamente al nutrito curriculum criminale di Bettera, impone il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, applicate in ragione della difficile condizione personale dell'odierno ricorrente.

Deve, d'altro canto, ulteriormente ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2,. n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415). L'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene, dunque, all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dani/t Cippucc