Ordinanza — n. 28370/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6 marzo 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha disposto, in Parziale accoglimento dell'istanza ex art. 669 cod. proc. pen. presentata da Salvatore Gargiulo, la revoca della sentenza emessa nei suoi confronti il 22 gennaio 2015 dalla Corte di appello di Milano e l'esecuzione di quella adottata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera 1'11 luglio 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 669 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28370/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 669 cod. proc. pen. presentata da Salvatore Gargiulo, la revoca della sentenza emessa nei suoi confronti il 22 gennaio 2015 dalla Corte di appello di Milano e l'esecuzione di quella adottata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera 1'11 luglio 2017.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO SALVATORE nato a NAPOLI il 02/05/1979 avverso l'ordinanza del 06/03/2020 del GIP TRIBUNALE di MATERAdet-er-errristratte-p-aft i; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; 1),
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 6 marzo 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha disposto, in Parziale accoglimento dell'istanza ex art. 669 cod. proc. pen. presentata da Salvatore Gargiulo, la revoca della sentenza emessa nei suoi confronti il 22 gennaio 2015 dalla Corte di appello di Milano e l'esecuzione di quella adottata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera 1'11 luglio 2017.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, chiede che venga rideterminata la pena di eseguire, con sua immediata scarcerazione.
3. Occorre rilevare, in via preliminare, che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen:, che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dale , puccio Luigi Fabrizio Mancuso DEPOSItA