Ordinanza — n. 28247/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIFUOCO LUIGI nato a NAPOLI il 20/03/1966 avverso la sentenza del 03/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31347_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Gallifuoco Luigi a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge, osserva: il ricorso è basato su un motivo manifestamente infondato in quanto la sentenza di primo grado era ampiamente motivata sui temi della capacità di intendere e di volere di stare in giudizio della corte d'appello ha adeguatamente valutato la insussistenza delle ragioni per disporre una nuova perizia. Né, ovviamente, in questa sede può procedersi ad ulteriore o valutazione di merito sullo stesso tema Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né, ovviamente, in questa sede può procedersi ad ulteriore o valutazione di merito sullo stesso tema Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIFUOCO LUIGI nato a NAPOLI il 20/03/1966 avverso la sentenza del 03/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31347_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Gallifuoco Luigi a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge, osserva: il ricorso è basato su un motivo manifestamente infondato in quanto la sentenza di primo grado era ampiamente motivata sui temi della capacità di intendere e di volere di stare in giudizio della corte d'appello ha adeguatamente valutato la insussistenza delle ragioni per disporre una nuova perizia. Né, ovviamente, in questa sede può procedersi ad ulteriore o valutazione di merito sullo stesso tema Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Rom. 28 gennaio 2021 Il Co «krt. liere estensore Presidente DEPOSITA fA IN CANCELLERiA 1 i 2 1 LUG 2021 IL FUNZION