Ordinanza — n. 28246/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANDACA FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 17/06/1986 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31340_2020 RG ORDINANZA
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio, letto il ricorso proposto da Fiandaca Francesco a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANDACA FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 17/06/1986 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31340_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Fiandaca Francesco a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara ma issibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces uali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 i '.nnaio 2021 Il Consiglie tensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 2 LUG 2021 IL FU