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Ordinanza — n. 28245/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28245/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28245/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHEMIS AYADE nato il 19/01/1966 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31332_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bouchemis Ayad a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che Io condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale quanto alla determinazione della pena in riferimento alle deduzioni dell'atto di appello, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono del tutto generici non sviluppando alcuna critica argomentata e limitandosi, di fatto, ad una generica doglianza. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 28245/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale quanto alla determinazione della pena in riferimento alle deduzioni dell'atto di appello, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono del tutto generici non sviluppando alcuna critica argomentata e limitandosi, di fatto, ad una generica doglianza. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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sanzione sproporzionata pena pecuniaria non riscuotibile adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bouchemis Ayad a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che Io condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHEMIS AYADE nato il 19/01/1966 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31332_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bouchemis Ayad a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che Io condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale quanto alla determinazione della pena in riferimento alle deduzioni dell'atto di appello, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono del tutto generici non sviluppando alcuna critica argomentata e limitandosi, di fatto, ad una generica doglianza. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 ennaio 2021 Il Consigli estensore n il Presidente Il ) i )DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 1 LUG 202