Ordinanza — n. 28241/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA GENNARO nato a NAPOLI il 20/05/1982 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; l' 31177_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Dell'Aquila Gennaro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, sviluppano argomenti diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. - Il terzo motivo, in tema di mancata rinnovazione del dibattimento, è del tutto generico. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - Il terzo motivo, in tema di mancata rinnovazione del dibattimento, è del tutto generico. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA GENNARO nato a NAPOLI il 20/05/1982 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; l' 31177_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Dell'Aquila Gennaro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, sviluppano argomenti diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. - Il terzo motivo, in tema di mancata rinnovazione del dibattimento, è del tutto generico. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma ' 28 gennaio 2021 I Il Cons Otre estensore il Presidente r2DEPOSITATA cAl micuGEL2L02.E1Rtp, ARIO