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Ordinanza — n. 28239/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28239/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28239/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/01/1976 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31152_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Campanile Luigi a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui si duole della mancata applicazione dell'articolo 131 bis codice penale, non essendovi stata alcuna richiesta in sede di merito né essendovi obbligo di valutazione di ufficio (la motivazione, peraltro, sostanzialmente esclude che ne ricorrano le condizioni) Il secondo motivo è inammissibile perché propone per la prima volta questioni in tema di recidiva, non dedotte con l'appello; il terzo motivo propone valutazioni di merito in tema di attenuanti generiche, senza individuare vizi rilevanti della motivazione il quarto motivo propone generiche doglianze sul computo delle sospensioni della prescrizione per legittimo impedimento che non consentono di individuare alcuna questione sulla quale decidere Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28239/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/01/1976 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31152_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Campanile Luigi a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui si duole della mancata applicazione dell'articolo 131 bis codice penale, non essendovi stata alcuna richiesta in sede di merito né essendovi obbligo di valutazione di ufficio (la motivazione, peraltro, sostanzialmente esclude che ne ricorrano le condizioni) Il secondo motivo è inammissibile perché propone per la prima volta questioni in tema di recidiva, non dedotte con l'appello; il terzo motivo propone valutazioni di merito in tema di attenuanti generiche, senza individuare vizi rilevanti della motivazione il quarto motivo propone generiche doglianze sul computo delle sospensioni della prescrizione per legittimo impedimento che non consentono di individuare alcuna questione sulla quale decidere Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione allegazioni insufficientemente motivate domanda tardiva di ricusazione revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricalcolo delle prestazioni complementari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/01/1976 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31152_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Campanile Luigi a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui si duole della mancata applicazione dell'articolo 131 bis codice penale, non essendovi stata alcuna richiesta in sede di merito né essendovi obbligo di valutazione di ufficio (la motivazione, peraltro, sostanzialmente esclude che ne ricorrano le condizioni) Il secondo motivo è inammissibile perché propone per la prima volta questioni in tema di recidiva, non dedotte con l'appello; il terzo motivo propone valutazioni di merito in tema di attenuanti generiche, senza individuare vizi rilevanti della motivazione il quarto motivo propone generiche doglianze sul computo delle sospensioni della prescrizione per legittimo impedimento che non consentono di individuare alcuna questione sulla quale decidere Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 gj naio 2021 Il Consiglieré sensore DEPOSITATA Presidente IIN CANCELLERIA 2i LU