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Ordinanza — n. 28238/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for evasion as generic complaint violates statutory mitigation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28238/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Trapani Massimo Giuseppe inadmissible due to a lack of specific legal arguments. Although the appellant alleged violations regarding the denial of statutory mitigation under Article 62-bis of the Penal Code, the court found his arguments to be merely generic complaints. Consequently, the lower court's conviction for tax evasion was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; An appeal against the denial of statutory mitigation must contain specific legal arguments; generic complaints violate the requirement for reasoned opposition and render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Statutory Mitigation Article 62 bis Penal Code Inadmissible Appeal Generic Complaint Tax Evasion Court of Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI MASSIMO GIUSEPPE nato a CATANIA il 15/10/1977 avverso la sentenza del 04/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31148_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Trapani Massimo Giuseppe a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale per il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. , gli argomenti del ricorso sono limitati ad una generica doglianza, in violazione dell'art, 62 bis cod. pen.. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ch € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 genn o 2021 Il Consigliere es Preside e kisore / DEPOSITATA CANCELLERIA bi IN 2 i 1.1.1G 20