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Ordinanza — n. 28237/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28237/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28237/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA GAETANO nato a ENNA il 08/02/1955 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31139_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mirabella Gaetano a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile per la assoluta genericità del motivo, limitata ad una immotivata doglianza sulla entità della pena. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28237/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione errore di calcolo risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA GAETANO nato a ENNA il 08/02/1955 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31139_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mirabella Gaetano a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile per la assoluta genericità del motivo, limitata ad una immotivata doglianza sulla entità della pena. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 genn 2021 Il Consigliere e fi sre DEPOSITATA IN CANCEU_ RRiA i 21 LUG 2021 IL FUNZION