Ordinanza — n. 28236/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAFINA RICCARDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/10/1986 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31135_20202 RG ORDINANZA
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAFINA RICCARDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/10/1986 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31135_20202 RG ORDINANZA
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAFINA RICCARDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/10/1986 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31135_20202 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Casafina Riccardo Pio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deduce la violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti. Con l'unico motivo, pur apparentemente riferito ad una violazione di legge, il ricorrente ripropone i temi già svolti in sede di appello chiedendo una diversa qualificazione giuridica e invocando la scriminante speciale sulla scorta di una rivalutazione del fatto, prospettando censure volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 g nnaio 2021 Il Consiglier stensore Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 21 LUG 2021