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Ordinanza — n. 28235/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for resistance to public official as inadmissible due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Gianni Michele Rosario against a conviction for resistance to a public official inadmissible. The appellant argued for a different penalty assessment and challenged the factual evaluation of evidence, but the court found these grounds generic and legally precluded at this stage. Consequently, the original conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on generic factual challenges or insufficiently specific legal arguments are inadmissible for lack of merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official inadmissible appeal manifestly unfounded grounds lack of merit penal appeal procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIANNI MICHELE ROSARIO nato a FOGGIA il 18/05/1973 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31134_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Di Gianni Michele Rosario a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi: - Il primo motivo contesta una motivazione sulla pena che, invece, è adeguata considerato il rinvio alla decisione in primo grado - Il secondo motivo propone generiche censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu4i e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 gen aio 2021 Il Consigliere e tensore Presi te r, DEPOSITATA IN CANC I A i 21 LUG