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Ordinanza — n. 28233/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28233/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28233/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERROUGE ABDERRAHIM nato il 19/02/1969 avverso la sentenza del 12/04/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31041_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Cherrrouge Abderrahim a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; ed altro; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte dì specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28233/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERROUGE ABDERRAHIM nato il 19/02/1969 avverso la sentenza del 12/04/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31041_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Cherrrouge Abderrahim a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; ed altro; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte dì specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali libertà d'opinione controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERROUGE ABDERRAHIM nato il 19/02/1969 avverso la sentenza del 12/04/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31041_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Cherrrouge Abderrahim a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; ed altro; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte dì specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

In particolare: il primo motivo riesamina il materiale probatorio proponendo una nuova ricostruzione della condotta del ricorrente, invocando poteri non riconosciuti al giudice di legittimità, il secondo motivo deduce parimenti una cattiva interpretazione delle frasi pronunciate dal ricorrente, in tal modo invocando una valutazione di fatto non consentita in questa sede; il terzo motivo è manifestamente infondato non essendo il giudice di merito tenuto ad applicare la sospensione condizionale della pena non richiesta dalla parte. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam issibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro cess e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 nn/aio 2021 Il Consiglier eyterre !DEPOSITATA il Presidente IN CANCELLERIA 1 71