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Ordinanza — n. 28232/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28232/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28232/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATT MOUHAMADOU nato il 02/06/1975 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31037_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Latt Mouhamadou a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte dì specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto, precluse in questa sede di legittimità, al fine della applicazione delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28232/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali attenuazione della pena assenza di caso di rigore cause di esclusione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATT MOUHAMADOU nato il 02/06/1975 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31037_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Latt Mouhamadou a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte dì specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto, precluse in questa sede di legittimità, al fine della applicazione delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dìchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 gen io 2021 Il Consigliere isore i Presidente DEPOSITATP, IN CANCELLERtA i 2 i LUG 202