Ordinanza — n. 28228/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARMOUDI EL MEHDI nato il 04/03/1992 avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30854 2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Karmoudi El Mehdi a mezzo del difensore la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; avverso legge; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, di fatto volte in precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28228/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARMOUDI EL MEHDI nato il 04/03/1992 avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30854 2020 RG ORDINANZA Il Collegio,
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso proposto da Karmoudi El Mehdi a mezzo del difensore la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; avverso legge; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, di fatto volte in precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inam issibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu li e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 ge aio 2021 Il Consiglier pnsore il Presidente D EP O S CANCELLERIA I TATA IIN 2 LUG 2021 IL F