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Ordinanza — n. 28227/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible because it was filed personally instead of by a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28227/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal filed by Carmine Calvio inadmissible on procedural grounds. The appellant personally submitted the petition against his conviction for tax evasion, violating the mandatory requirement to file appeals through a qualified defense lawyer. Consequently, the court dismissed the request de plano and imposed a €3,000 fine for the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in criminal proceedings must be filed by a qualified defense lawyer; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible de plano, triggering immediate procedural dismissal and a monetary sanction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused qualified defense lawyer requirement procedural de plano dismissal tax evasion conviction appeal procedural fine sanction Italian criminal procedure code carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO CARMINE nato a CERIGNOLA il 18/09/1989 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R. G. 30822_2020 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Calvio Carmine avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo dì difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 gfhnaìo 2021 Il Consiglier e ste ns o re il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA I 2 1 LUG 2021 11, FUNZIO