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Ordinanza — n. 28224/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for evasion as generic complaint lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28224/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Silvestri Giannantonio inadmissible due to its generic nature regarding the denial of mitigation under Article 62 bis of the Penal Code. The appellant merely expressed dissatisfaction without providing specific legal arguments or evidence of a violation of law. Consequently, the original conviction for tax evasion was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Appeals must be specific and grounded in law, not merely generic complaints or expressions of dissatisfaction with the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion appeal inadmissible appeal generic complaint mitigation of penalty procedural costs Corte di Cassazione Italian criminal law motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI GIANNANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 08/11/1987 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30803_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Silvestri Giannantonio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché dr-dem:so prospetta deduzioni del tutto generiche in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce.suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 g 2021 Il Consigliere stenore -irppresidelue EPOSITATA IIN CANCELLERIA i 21 LUG 2021 IL F