Ordinanza — n. 28223/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GINETTI MICHELE nato a EBOLI il 07/01/1982 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30796_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ginetti Michele a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché kl:nrsla, con prospettazioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnato, chiede con entrambi i motivi la rivalutazione delle prove ai fini della ricostruzione della responsabilità e dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, non consentita in questa sede,,,. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28223/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen, non consentita in questa sede,,,. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GINETTI MICHELE nato a EBOLI il 07/01/1982 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30796_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ginetti Michele a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché kl:nrsla, con prospettazioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnato, chiede con entrambi i motivi la rivalutazione delle prove ai fini della ricostruzione della responsabilità e dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, non consentita in questa sede,,,. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara in mmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ual. e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 ge nio 2021 Il Consigl I Presidnte DEPOSITATA IN CANCELLERIA l)( i 2 1 LUG 2021 I