Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28222/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for resistance to public official due to inadmissible generic recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28222/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Giraldin Sandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued for a violation of law regarding the application of recidivism, the court found his arguments generic and distinct from the specific reasons given by the lower court. Consequently, the conviction for resistance to a public official was upheld without substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised differ from those permitted by law and consist of generic factual criticisms rather than specific legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal resistance to public official recidivism application generic arguments procedural dismissal Corte di Cassazione criminal procedure pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRALDIN SANDRO nato a PIOVE DI SACCO il 16/11/1967 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30794_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Giraldin Sandro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sulla applicazione della recidiva, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto sull'applicazione della recidiva, peraltro con argomenti del tutto generici. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 nnaio 2021 Il Consigli estensore (j- residen,te DEPOSITATA IN CANCELLERIA I 2 1 LUG 2021 IL