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Ordinanza — n. 28216/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to merit arguments differing from those allowed in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28216/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Jusktesen Svend Aage inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual assessment and evaluation of public officials' powers regarding unauthorized demonstrations, but these were merit-based arguments. The court rejected the appeal because the submitted arguments differed from those permitted in cassation proceedings, which require specific motivation on the facts already reviewed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they propose new facts or arguments different from those allowed, particularly when the lower court has already extensively examined the case with sound reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation procedure merit arguments factual assessment public officials powers unauthorized demonstrations procedural costs facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JUSTESEN SVEND AAGE nato il 11/09/1957 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30722_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Jusktesen Svend Aage a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata chélo condannava per il reato di r0.t.4 /..0 e rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

Più in particolare: La corte di appello ha ampiamente riesaminato la vicenda consistente nelle condotte oppositive alla forza pubblica in occasione di manifestazioni non autorizzate di contrasto a lavori di costruzione della linea Tav, giustificando la propria decisione con motivazione diffusa e ictu oculi immune da vizi logici. A fronte di tale motivazione, il primo motivo di ricorso propone lunghe argomentazioni di merito, palese ripetizione dell'atto di appello, proponendo una diversa lettura dei fatti nonché una diversa valutazione sulla sussistenza dei poteri esercitati dai pubblici ufficiali che, comunque, non giustificherebbe condotte violente.

Il secondo motivo, oltre a proporre parimenti valutazioni di merito in ordine alla sussistenza dell'oltraggio, è anche del tutto generico Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 -nnaio 2021 Il Consiglie t -41.11 re residtnte DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 21 LUG