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Ordinanza — n. 28214/2021 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to generic arguments on recidivism and lack of specific case analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28214/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sarr Modou inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a conviction for resisting a public official, arguing generally about recidivism rules without addressing the specific facts. The court rejected this because the lower court provided specific reasoning, and the appellant's generic arguments failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely restates general rules on recidivism without providing a specific analysis of the case facts to justify a different evaluation of the increase in penalty.

Parole chiave

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recidivism increase inadmissible appeal resisting public official specific case analysis cassation requirements general arguments court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR MODOU nato a DAKAR( SENEGAL) il 31/01/1972 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30705_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Sarr Modou a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale, si limita a riportare regole generali in tema di applicazione della recidiva per poi proporre, peraltro con argomentazioni del tutto generiche, una diversa valutazione del caso di specie per escludere il relativo aumento, così proponendo un motivo non consentito in sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiarkinammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prqce della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il lo 2021 Il Consigl ensore il Presldente iDEPOSITATA ( IN CANCELLERIA i 1 LUG 2021 IL FUNZI