Italian court dismisses appeal for evasion as generic complaint lacking specific argumentative critique under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Radulovic Susanna inadmissible due to its failure to provide specific, argumentative critique of the lower court's decision. The appellant merely expressed a general grievance without addressing the specific reasoning or facts of the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal must contain specific, argumentative criticism of the contested decision; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction do not satisfy the requirement for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC SUSANNA nato a MILANO il 10/12/1988 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30680_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto ricorso proposto da il Radulovic Susanna a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché prospetta deduzioni el tutto generiche, che specificamente con le argomentazioni non si confrontano svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento vv oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara ma missibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process li e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 g aio 20 21 Il Consiglier ensore il Presi ente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 1 LU