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Ordinanza — n. 28212/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28212/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28212/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONO OTTAVIO nato a CITTADELLA il 16/09/1971 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30579_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bono Ottavio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti: il primo motivo propone una diversa interpretazione dei fatti accertati per ricostruire diversamente la vicenda, peraltro con argomentazioni del tutto generiche; secondo motivo è limitato ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cp. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28212/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti: il primo motivo propone una diversa interpretazione dei fatti accertati per ricostruire diversamente la vicenda, peraltro con argomentazioni del tutto generiche; secondo motivo è limitato ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cp. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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traffico di stupefacenti rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare udienza dibattimentale oltraggio alla corte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONO OTTAVIO nato a CITTADELLA il 16/09/1971 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30579_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bono Ottavio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti: il primo motivo propone una diversa interpretazione dei fatti accertati per ricostruire diversamente la vicenda, peraltro con argomentazioni del tutto generiche; secondo motivo è limitato ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cp. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua,J1i e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 gen io 2021 Il Consigliere eLesore il Pr sidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 2 1 LUG 2021 IL