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Ordinanza — n. 28211/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28211/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28211/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENT DAWID nato il 21/05/1992 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30573_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Innocent DaMcl a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale per escludere che la condotta avesse le caratteristiche per la applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. , gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990, articolo 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28211/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale per escludere che la condotta avesse le caratteristiche per la applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. , gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente affezioni psichiche cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali incapacità di discernimento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Innocent DaMcl a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
articolo 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENT DAWID nato il 21/05/1992 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30573_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Innocent DaMcl a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale per escludere che la condotta avesse le caratteristiche per la applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. , gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 gennai 21 Il Consigliere este il Presidente ìDEPOS1TATA 1 IN CANCELLERIA 2 1 LUG 202