Ordinanza — n. 28210/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO NATALE nato a PALERMO il 21/03/1975 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 3053 2-- (TOL() RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Caravello Natale a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente privo di motivi, limitandosi ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente privo di motivi, limitandosi ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO NATALE nato a PALERMO il 21/03/1975 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 3053 2-- (TOL() RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Caravello Natale a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente privo di motivi, limitandosi ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 Il Consiglie DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 21 LlJG 2021 I