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Ordinanza — n. 28210/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28210/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28210/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO NATALE nato a PALERMO il 21/03/1975 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 3053 2-- (TOL() RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Caravello Natale a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente privo di motivi, limitandosi ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente privo di motivi, limitandosi ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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testimone a carico partecipazione al reato responsabilità internazionale corresponsabilità della vittima irresponsabilità privilegio di responsabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO NATALE nato a PALERMO il 21/03/1975 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 3053 2-- (TOL() RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Caravello Natale a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente privo di motivi, limitandosi ad una generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 Il Consiglie DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 21 LlJG 2021 I