Ordinanza — n. 28208/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA CARMELO nato a CASTELLANA GROTTE il 18/06/1976 avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; , 30497_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Recchia Carmelo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche in ordine all'applicazione della recidiva e al complessivo trattamento sanzionatorio, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28208/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA CARMELO nato a CASTELLANA GROTTE il 18/06/1976 avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; , 30497_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Recchia Carmelo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche in ordine all'applicazione della recidiva e al complessivo trattamento sanzionatorio, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara in mmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28I1naio 2021 Il Consigliefe etensore il Presidente DEPOSITATA 1 IN CANCELLERIA 21 LUB 2021 IL F