Ordinanza — n. 28207/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCEO GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/01/1969 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOda o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30449_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moceo Giuseppe a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 341 bis cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche al fine di escludere la condotta oltraggiosa, peraltro non tenendo conto che le espressioni ingiuriose non erano solo quelle richiamate nel ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28207/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 341 bis cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche al fine di escludere la condotta oltraggiosa, peraltro non tenendo conto che le espressioni ingiuriose non erano solo quelle richiamate nel ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCEO GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/01/1969 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOda o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30449_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moceo Giuseppe a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 341 bis cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche al fine di escludere la condotta oltraggiosa, peraltro non tenendo conto che le espressioni ingiuriose non erano solo quelle richiamate nel ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr cessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 gennaio 2021 Il Consig ere estensore il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 1 LUG 2021