Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28206/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28206/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28206/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI MAURO nato a TARANTO il 05/12/1970 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30425_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Rizzi Mauro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, - il primo motivo, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. - Secondo motivo si limita ad una generica doglianza sulla determinazione della pena e la comparazione delle circostanze, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28206/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30425_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Rizzi Mauro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, - il primo motivo, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. - Secondo motivo si limita ad una generica doglianza sulla determinazione della pena e la comparazione delle circostanze, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena censura dell'apprezzamento delle prove adeguamento della pena concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
- Secondo motivo si limita ad una generica doglianza sulla determinazione della pena e la comparazione delle circostanze, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI MAURO nato a TARANTO il 05/12/1970 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30425_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Rizzi Mauro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, - il primo motivo, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. - Secondo motivo si limita ad una generica doglianza sulla determinazione della pena e la comparazione delle circostanze, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 8 gennaio 2021 Il Con s stensore il Presid te 1, ,DEPOS1TATA IN CANCELLERIA I / 21 LUG 2021 IL FUNZ