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Ordinanza — n. 28204/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28204/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28204/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICIA CIRO nato a NAPOLI il 10/04/1977 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30412_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Cicia Ciro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti in questa sede di legittimità, ripetendo le medesime censure di fatto dell'atto di appello, volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28204/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICIA CIRO nato a NAPOLI il 10/04/1977 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30412_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Cicia Ciro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti in questa sede di legittimità, ripetendo le medesime censure di fatto dell'atto di appello, volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione punibilità dei mass media costi della campagna irregolarità finanziarie pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICIA CIRO nato a NAPOLI il 10/04/1977 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30412_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Cicia Ciro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti in questa sede di legittimità, ripetendo le medesime censure di fatto dell'atto di appello, volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 nnaio 2021 Il Consigif e stensore il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 71 LUG 2021