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Ordinanza — n. 28203/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for generic grievances; court allows appeal but orders fines for procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28203/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal admissible despite initial generic grounds, rejecting the argument that the appeal lacked specific critique. The appellant argued the lower court's conviction for resisting a public official was unjust, while the court noted the appeal failed to specifically address the reasoning in the appealed judgment. Consequently, the appeal was allowed, but the appellant was fined €3,000 for procedural irregularities.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; The appeal must contain specific arguments contrasting with the appealed decision; generic complaints do not satisfy the requirement for a reasoned critique.

Parole chiave

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resistance to public official admissibility of appeal generic grievances procedural fines specific critique requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009
Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent.
Sez. 6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EGHOUNUN MARIA nato il 21/07/1975 avverso la sentenza del 11/11/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30375_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Eghounun Maria a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; ed altro; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:

Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. In conseguenza della originaria inammissibilità, non rileva il decorso del termine di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza e prima del deposito della motivazione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara 'nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr cessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 gennaio 2021 Il Consigl er estensore il 17 sidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA I 21