Ordinanza — n. 28202/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KESHI VEHAP nato il 31/03/1994 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30366_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Keshi Vehap a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di rapina rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale ai fini dell'applicazione della recidiva, risolvendo il vizio di motivazione sul punto rilevato dalla Corte di cassazione, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28202/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KESHI VEHAP nato il 31/03/1994 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30366_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Keshi Vehap a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di rapina rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale ai fini dell'applicazione della recidiva, risolvendo il vizio di motivazione sul punto rilevato dalla Corte di cassazione, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. R. a il 28 gennaio 2021 Il i e nsi:liere estensore il Presidente DEPOSITATA 1 IN CANCELLERIA 2 1 LUG 2021 I